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Studio Notarile Santamaria

L’atto notarile

L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale) e come tale ha una particolare efficacia legale.

Quello che il notaio attesta nell’atto notarile (es. che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza:

  • • per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (es. vendite, divisioni, mutui ed altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica);
  • • per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (es. riconoscimento di un figlio naturale); • per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (es. testamento, donazione).

La funzione del notaio

Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (vendite, permute, divisioni, mutui) e di ultima volontà (testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (riassunti) ed estratti (cioè copie parziali) - art. 1 Legge Notarile.

II notaio, oltre a dover accertare la volontà delle parti e a dover consigliare loro il contratto o l'atto più idoneo a raggiungere il risultato pratico che esse si propongono, può svolgere un'attività di consulenza mediante la quale può anche influire sulla volontà delle parti, indirizzandola verso un risultato pratico diverso da quello inizialmente voluto, se lo ritenga opportuno per contemperare meglio gli interessi in gioco o evitare atti in frode alla legge o i cui effetti non siano chiari alle parti.

Nell'esercizio di tale attività il notaio non deve però limitare o condizionare la volontà delle parti, ma può solo orientarla nella scelta dell'atto o degli atti che meglio realizzano un risultato giuridico corrispondente allo scopo pratico da esse liberamente e consapevolmente voluto.

Quando lo scopo delle parti può essere raggiunto in più modi, il notaio deve spiegare alle parti in modo chiaro e completo il contenuto e gli effetti giuridici degli atti che possono essere utilizzati per conseguirlo e deve informare le parti dei relativi costi fiscali e professionali.

Inoltre, per la sua particolare conoscenza del diritto civile, commerciale e tributario, il notaio può dare pareri (orali o scritti), soprattutto in materia di contratti, di successioni a causa di morte, di società, di imposte e tasse, anche indipendentemente dalla stipulazione di un atto notarile; e può svolgere la funzione di arbitro per le liti che possono formare oggetto di compromesso (cioè decidere, come un giudice privato, le liti per le quali le parti non si rivolgano all'autorità giudiziaria).

Il notaio, nell'attività di consulenza tributaria, ha il dovere di consigliare le parti a chiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle norme che prevedono agevolazioni tributarie.

Il notaio ha il dovere di non consigliare atti o procedimenti in frode alla legge o ai creditori o diretti ad evadere o ad eludere l'applicazione di leggi tributarie; e deve avvertire le parti dei pericoli e delle conseguenze che possono derivarne.

Attività di stipula e post stipula

Quando si tratti di atto pubblico, il notaio ha l'obbligo di leggerlo integralmente alle parti (davanti a testimoni, se l'atto sia stipulato con l'assistenza dei testimoni).

La lettura dell'atto non deve essere frettolosa né incompleta; e l'obbligo della lettura non è adempiuto esattamente quando le parti siano a distanza tale dal notaio da non udire chiaramente la lettura.

Le parti possono chiedere al notaio una fotocopia dell'atto per poter più facilmente seguire la lettura.

Per le scritture private la legge non prescrive l'obbligo della lettura; ma il codice di deontologia notarile prevede che la scrittura sia letta prima della sottoscrizione, per permettere al notaio di accertare che l'atto corrisponda alla volontà delle parti.

IIl notaio non esaurisce la sua attività con la sottoscrizione dell'atto; ma deve provvedere agli adempimenti a cui è obbligato per legge o per Incarico ricevuto dalle parti.

Per alcuni adempimenti (es. trascrizioni nei registri immobiliari, iscrizioni nei libri fondiari, nel registro delle successioni) il notaio deve provvedere per legge senza ritardo o entro un breve termine; per altri (es. iscrizioni ipotecarie) è opportuno che il notaio provveda al più presto per evitare danni alle parti.

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